26 agosto 1789, emanata la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”

Nell’agosto del 1789 l’Assemblea nazionale, dopo aver votato l’abolizione del regime feudale, con cui si stabiliva sul piano giuridico l’uguaglianza tra persone, indipendentemente dall’appartenenza al ceto, iniziò a discutere di princìpi costituzionali.

La Dichiarazione americana del 1776 rappresentò un modello interessante per i rivoluzionari francesi che, con l’approvazione del Preambolo e dei primi 17 articoli, riconoscevano i diritti naturali, inalienabili e sacri delluomo, i diritti fondamentali, individuali e collettivi, considerati universali, cioè validi in ogni tempo e in ogni spazio per qualsiasi uomo in quanto tale, diritti ancora oggi alla base di ogni costituzione democratica. Per la prima volta si riconosce l’uguaglianza tra gli uomini di fronte alla legge e alla giustizia, il principio della sovranità nazionale secondo il quale le leggi devono essere espressione della volontà generale e tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare alla loro stesura attraverso i loro rappresentanti eletti. Infatti, il testo della Dichiarazione fu preparato da una sottocommissione e presentato alla discussione dell’intera Assemblea nazionale. La redazione finale, quindi, è il risultato di un’elaborazione collettiva.

La Dichiarazione condurrà ad un rinnovamento delle società, rivestirà un ruolo fondamentale per il futuro dell’Europa, della democrazia e sarà alla base di molte delle conquiste civili del XX secolo: il diritto internazionale dei diritti umani.  

Doveroso ricordare il ruolo che tale documento, che non era una legge che creava nuovi diritti, ma elencava semplicemente quelli che spettavano per natura a tutti gli uomini, e, pertanto, erano sempre validi anche quando gli uomini non ne pretendevano il rispetto, avrà sulla promulgazione della “Dichiarazione universale dei diritti umani,” ad opera dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Doveroso ricordarlo ancora una volta.

 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO DEL 26 AGOSTO 1789

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.

gravatar

0 Comments